Art. 3.
(Agevolazioni contributive per contratti di lavoro diversi).

      1. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta che assumono donne disabili con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti.
      2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.